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Art. 1) Costituzione dell’Associazione Ingegneri Oggi

 

E’ costituita una libera associazione culturale, privata, apolitica, senza fini di lucro, denominata Ingegneri Oggi con sede in Torino.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato dalla data di costituzione.

 

Art. 2) Scopi

 

L’Associazione, che è costituita e regolata dalle norme del presente Statuto e dalle leggi della Repubblica Italiana sulle Associazioni private, ha i seguenti scopi:

a) promuovere la conoscenza e la collaborazione tra i soci in relazione alla loro attività professionale di ingegnere, sia nell’ambito della libera professione, sia in quello di dipendente di azienda privata e pubblica;

b) promuovere una migliore comprensione dell’importanza della professione dell’ingegnere nelle attività scientifiche, nell’economia aziendale, stimolando l’interesse per le relative tecniche a tutti i livelli;

c) organizzare iniziative culturali e professionali, produrre e fornire materiale informativo e divulgativo mirante ad un dibattito di opinioni, ad incontri e proposte sui problemi relativi al ruolo ed alla professione dell’ingegnere;

d) organizzare e promuovere convegni di carattere tecnico scientifico e svolgere attività di formazione nell’ambito delle specialità legate al mondo degli ingegneri.

e) sviluppare azioni di cooperazione al fine di favorirne l’armonico sviluppo a livello professionale, economico e sociale;

f) promuovere contatti e rapporti con analoghe Associazioni, Enti ed Organismi operanti in Italia, nell’UE e in altri Paesi.

Essa svolge la sua attività a favore dei Soci.

 

Art. 3) Categorie dei soci

 

I Soci si dividono in quattro categorie: soci fondatori, soci ordinari, soci aggregati e soci onorari.

- Soci Fondatori: sono coloro che sono stati promotori della creazione del Associazione e che risultano dall’atto costitutivo.

- Soci Ordinari: i soci ordinari si fanno promotori, attraverso il Consiglio Direttivo, di iniziative coerenti con le finalità del Associazione; partecipano con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.

- Soci Aggregati: il Associazione può accettare come Socio Aggregato, su ratifica del Consiglio Direttivo, chiunque abbia:

  • dimostrato un concreto interesse verso le finalità dell’Associazione e verso l’Associazione stessa;
  • fatto regolare richiesta di adesione con presentazione di almeno 1 socio ordinario;
  • abbia regolarmente pagato la quota associativa.

I Soci Aggregati possono diventare Soci ordinari dopo un anno di permanenza nel Associazione e successivamente all’approvazione del Consiglio Direttivo.

- Soci Onorari: l’Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, ha il potere di riconoscere Soci Onorari.

Possono altresì partecipare alle attività del Associazione con la qualifica di “simpatizzanti” tutti coloro che hanno svolto o possono svolgere un’attività di particolare valore a favore dell’Associazione; i “simpatizzanti” non partecipano alla vera vita associativa, non possono essere eletti in nessun organo Associativo, né hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, ma possono partecipare agli incontri dell’Associazione, riconoscendo solo la quota di partecipazione agli eventi, di volta in volta definita.

 

Art. 4) Condizioni per l’ammissione dei soci

 

Possono essere ammessi all’Associazione come soci ordinari tutti gli ingegneri, sia con laurea specialistica sia triennale, che svolgono attività subordinate presso aziende, enti ed organizzazioni, gli ingegneri liberi professionisti, i giovani ingegneri.

L’impegno associativo è annuale e si rinnova automaticamente in assenza di comunicazione di disdetta, da farsi pervenire in forma scritta presso la Segreteria entro 30 giorni dal termine dell’anno solare.

 

Art. 5) Procedura per l’ammissione dei soci ordinari

 

L’iscrizione all’Associazione può avvenire esclusivamente a seguito di invito da parte di un socio. Le domande di ammissione devono essere compilate su appositi moduli predisposti dall’Associazione, riportanti anche la firma del socio presentatore.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo e portate in Assemblea dove i soci potranno, entro il termine di 30 giorni, inviare in via riservata al Presidente eventuali osservazioni sulle candidature. Trascorsi i 30 giorni, qualora non pervenissero pareri contrari, il Consiglio porterà la candidatura in votazione. Il Consiglio Direttivo curerà l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

 

Art. 6) Specifici obblighi e diritti dei Soci

  

L’appartenenza al Associazione impegna indistintamente tutti i soci: a) all’osservanza dello statuto ed in particolare delle regole di comportamento b) al pagamento nei tempi previsti delle quote associative annualmente stabilite.

La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista a seguito parere favorevole dell’assemblea del Associazione e versamento della quota associativa.

 

 

Art. 7) Norme di comportamento

 

Il socio, nell’esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile.

Nel caso di applicazione di comportamenti contrari alle norme di cui al paragrafo precedente il Comitato dei Probiviri si riserva la possibilità di deliberare l’espulsione del socio dall’Associazione inviando relativa comunicazione allo stesso.

 

 

Art. 8 ) Cessazione dell’appartenenza al Associazione

 

Cessano di far parte del Associazione i soci che ne recedano volontariamente, che non abbiano presenziato alle riunione per almeno tre volte consecutive senza giustificato motivo o nei confronti dei quali sia pronunciato un provvedimento di espulsione ovvero un provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine di appartenenza, anche a seguito di morosità nel pagamento della quota associativa non sanata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del pagamento.

Nel caso di perdita di requisiti per mancanza di partecipazione alle riunioni del Associazione, il Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta di almeno due soci, può dichiarare risolto il rapporto associativo.

Coloro che intendano recedere volontariamente devono comunicare la loro intenzione per iscritto a mezzo lettera, indirizzata direttamente al Presidente. Le dimissioni dal Associazione non liberano il socio dall’obbligo di versamento delle quote associative già scadute o da contributi speciali stabiliti dal Consiglio e portati a conoscenza del socio dimissionario in data antecedente a quella delle dimissioni. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

 

Art. 9) Quote e patrimoni

 

ll patrimonio del Associazione è costituito ed alimentato da:

- quote associative

- contributi volontari

- altri contributi

- residui attivi di gestione accantonati

- ogni altro eventuale diritto materiale ed immateriale spettante al Associazione che devono essere formalizzati e dettagliati per iscritto.

Le quote associative delle diverse categorie di Soci vengono stabilite annualmente dall’Assemblea dei Soci. Il pagamento della quota associativa è riferito all’anno solare di versamento. Se l’iscrizione del Socio avviene nell’ultimo trimestre dell’anno il pagamento della quota vale per l’anno successivo.

Le quote associative devono essere versate entro il 30 giugno di ogni anno. I soci non in regola con il versamento della quota al 30 giugno verranno sospesi dalla loro qualifica. Trascorsi sei mesi dalla sospensione senza che abbiano provveduto a regolarizzare la loro posizione nei confronti del Associazione, verranno proposti per l’espulsione che dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell’anno, dopo l’avvenuta comunicazione definitiva del provvedimento in corso. I soci non in regola con il versamento delle quote non hanno elettorato, né attivo né passivo, e non possono svolgere funzioni inerenti alla loro qualifica associativa.
I versamenti di quote associative e di qualsiasi altro tipo di contributo all’alimentazione del patrimonio dell’Associazione sono a fondo perduto; i versamenti stessi non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dal Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo contributivo.

I versamenti stessi non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

 

 

Art. 10) Organi del Associazione

 

Gli Organi del Associazione sono:

- L’Assemblea dei Soci

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente

- Il Vice Presidente

- Il Segretario

- Il Tesoriere

- Due consiglieri

- Il Collegio dei Probiviri


 

Art. 11) L’Assemblea dei Soci

 

L’Assemblea è l’organo sovrano del Associazione. Ne fanno parte tutti i Soci che hanno provveduto al versamento della quota annuale e per i quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.

L’Assemblea:

  • delibera sull’attività associativa e valuta l’operato del Consiglio Direttivo;
  • approva annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo del Associazione
  • stabilisce le quote annuali associative
  • elegge il Consiglio Direttivo
  • delibera su tutte le questioni portate all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo
  • approva le proposte di modifica allo Statuto e l’eventuale scioglimento del Associazione.

1) Convocazione e forma dell’Assemblea

a) l’assemblea dei soci è convocata via e-mail o via posta dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza; la convocazione riporterà per esteso l’ordine del giorno

b) l’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

c) l’assemblea straordinaria deve essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi l’opportunità o quando venga richiesta per iscritto da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota annuale. La convocazione dell’assemblea straordinaria deve avvenire con lettera raccomandata r.r. indirizzata a ciascun socio almeno 20 giorni prima della data dell’adunanza.

2) Assemblea ordinaria

a) elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo

b) delibera sugli argomenti attinenti alla vita normale ed alla gestione del Associazione

c) deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 30 giugno di ogni anno per l’esame e l’approvazione del rendiconto finanziario e della relazione dell’attività svolta durante l’anno sociale precedente

d) è regolarmente costituita quando sia presente – in unica convocazione – la metà dei soci + 1, con diritto di voto; in mancanza del numero legale il Consiglio Direttivo provvederà a convocare una nuova assemblea entro 7 giorni, che avrà comunque luogo a prescindere dal numero dei Soci presenti.

e) delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; è ammesso il voto per delega. In caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente dell’Assemblea.

3) Assemblea straordinaria

a) delibera sulle modifiche del presente Statuto nonché sullo scioglimento del Associazione, la nomina ed i poteri del Comitato di liquidazione

b) delibera su iniziative di acquisto, vendita o comunque atti di disposizione su beni immobili

c) è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei soci più uno e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

4) Diritto di intervento alle Assemblee e voto

a) possono intervenire all’Assemblea tutti i soci (fondatori, ordinari ed aggregati) in regola col pagamento delle quote associative

b) il socio impossibilitato ad intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio, il quale potrà disporre al massimo di cinque deleghe. Le deleghe sono conteggiate ai fini delle presenze.

c) i soci fondatori ed ordinari hanno diritto al voto nelle deliberazioni dell’Assemblea nei termini di un voto per singolo socio, mentre i soci aggregati non hanno diritto di voto e non sono conteggiati per le delibere assembleari.

 

5) Presidenza dell’Assemblea

a) l’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti

b) il Presidente constata e dichiara la regolarità dell’intervento dei soci, la regolarità della costituzione dell’Assemblea e proclama i risultati delle votazioni e le deliberazioni.

c) Nomina il Segretario dell’Assemblea

 

 

Art. 12) Il Consiglio Direttivo 

 

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea del Soci ed è composto da un Presidente, dal Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, due consiglieri e dal Comitato dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. E’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e le delibere sono adottate a maggioranza dei membri presenti. Non sono ammesse deleghe.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo, indipendentemente dal numero previsto di consiglieri, in qualità di membri di diritto, i precedenti Presidenti del Associazione (con la qualifica di Past President) per un periodo massimo di 1 anno.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Associazione, eccetto l’acquisto, la vendita o comunque atti di disposizione su beni del Associazione, che rimangono di competenza esclusiva dell’Assemblea.

In particolare i compiti e le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

a) provvede alla normale amministrazione del Associazione, attuando i fini sociali e le delibere dell’Assemblea

b) delibera sulle domande di nuove adesioni al Associazione

c) propone all’assemblea l’ammontare delle quote associative

d) promuove la costituzione di commissioni determinandone gli scopi ed il regolamento; ha facoltà di nominare Commissioni speciali, anche per eventi straordinari (congressi, riunioni nazionali ed internazionali,…)

e) può conferire incarichi speciali anche ai non associati al Associazione

f) predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato dalla relazione sull’andamento, da presentare all’Assemblea per l’approvazione

g) redige la relazione annuale sull’attività svolta e su quella in programma da presentare in Assemblea

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo ai quali spetta un rimborso delle spese sostenute e giustificate a piè di lista.

Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo il componente che sia stato assente, senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive. Nel caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri per qualsiasi motivo, il Presidente provvederà a nominare i nuovi Consiglieri in sostituzione.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

 

Art. 13) Il Presidente

 

Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la rappresentanza legale del Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, esegue o fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

E’ sostituito, in caso di impedimento e in ogni altro caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Egli può al più essere eletto per due mandati consecutivi.

 

Art. 14) Il Segretario

 

Il Segretario redige il verbale delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, ne conserva regolarmente i registri, cura la tenuta degli altri libri del Associazione e svolge le mansioni che il Presidente ed il Consiglio Direttivo gli affidano.

Al Segretario può essere delegata la firma di documenti ufficiali e la rappresentanza del Associazione nel caso di impedimento del Presidente e/o del Vice Presidente.

 

 

Art. 15) Il Tesoriere

 

Il Tesoriere dovrà svolgere tutti i compiti amministrativo-contabili necessari al funzionamento del Associazione. Al Tesoriere, su delega del Presidente, sono affidati tutti i fondi del Associazione, che egli deposita a nome e per conto del Associazione in uno o più banche scelte dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere incassa le somme da chiunque dovute al Associazione ed effettua tutti i pagamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono verificare i conti in qualunque momento lo ritengano opportuno.

 

 

Art. 16) I Consiglieri

 

I consiglieri, in numero non superiore a due, sono eletti dall’Assemblea dei Soci. Ad essi può essere delegata la rappresentanza del Associazione e possono essere conferiti specifici incarichi e/o mandati.

 

 

Art. 17) Il Comitato dei Probiviri

 

Il Comitato dei Probiviri ha il compito di dirimere i problemi relativi all’osservanza del presente Statuto e decide sulle controversie che potrebbero sorgere tra i Soci del Associazione. A suo insindacabile giudizio può proporre di censurare, sospendere o espellere Soci all’Assemblea straordinaria.

Il Comitato dei Probiviri è formato da tre Soci fondatori, non membri del Consiglio Direttivo, per un periodo di tre anni; eletti dall’Assemblea Ordinaria e tra i Soci fondatori del Associazione; essi sono rinnovabili.

Il Comitato dei Probiviri elegge il proprio Presidente che convoca per iscritto le riunioni. Inoltre convoca l’Assemblea in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, delibera in merito a controversie sull’interpretazione e applicazione dello Statuto e sulle controversie tra Soci. Le deliberazioni relative ai singoli Soci vengono prese a scrutinio segreto.

 

 

Art. 18) Amministrazione

 

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo per l’esercizio precedente e per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede del Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

 

Art. 19) Scioglimento

 

In caso di scioglimento del Associazione per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Associazione, estinti tutti i debiti sociali, ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità od a scopo di beneficenza, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 20) Disposizioni finali e transitorie

 

Per tutto ciò che non è ivi espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

 
 

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